Art. 3 Abs. 7 & Abs. 8 des Dekrets aus dem Jahr 2005 regeln, dass Neubaufahrzeuge ab dem 5. Jahr nach Inkrafttreten, bestehende Fahrzeuge ab dem 15. Jahr den Normen angepasst sein müssen.
Die offizielle Kundmachung findet man hier:
Gazzetta Ufficiale
Zitat
7. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5°
anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile
di nuova costruzione, rispondente a criteri di sicurezza di cui
all'Allegato II.
8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in
esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono
rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque
entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il
materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui
al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui
all'Allegato II.